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Legislazione europea

Dispositivi per la protezione personale

I dispositivi per la protezione personale(PPE) sono regolamentati da due principali direttive europee:

Direttiva consiliare 89/686/CEE del 21 dicembre 1989 sull'approssimazione delle leggi degli Stati Membri che regolamentano i dispositivi di protezione personale. Gazzetta Ufficiale n. L 399, 30/12/1989 pp. 0018 - 0038

Estratto:
L'obiettivo della direttiva è quello di garantire la libera circolazione dei dispositivi di protezione personale (PPE) sul mercato comunitario, armonizzando i requisiti essenziali di protezione ai quali dovranno conformarsi.

Le due direttive hanno un percorso parallelo a quello della direttiva sulla scelta e l'utilizzo dei PPE sul luogo di lavoro. Definiscono gli obiettivi o i "requisiti essenziali" che i PPE devono soddisfare al momento della loro manifattura e prima di essere immessi sul mercato: i requisiti generali applicabili a tutti i PPE; i requisiti supplementari applicabili ad alcuni tipi di PPE e i requisiti supplementari specifici per rischi particolari.

Emendamenti:

  • Direttiva consiliare 93/68/CEE del 22 luglio 1993 che emenda le direttive... 89/686/CEE (dispositivi di protezione personale)... Gazzetta ufficiale n. L 220, 30/08/1993 pp. 0001 - 0022
  • Direttiva consiliare 93/95/CEE del 29 ottobre 1993 che emenda la direttiva 89/686/CEE sull'approssimazione delle leggi degli Stati Membri che regolamentano i dispositivi di protezione personale (PPE). Gazzetta Ufficiale n. L 276, 09/11/1993 pp. 0011 - 0012
  • Direttiva consiliare e del Parlamento europeo 96/58/CE del 3 settembre 1996 che emenda la direttiva 89/686/CEE sull'approssimazione delle leggi degli Stati Membri che regolamentano i dispositivi di protezione personale (PPE). Gazzetta Ufficiale n. L 236, 18/09/1996 p. 0044 - 0044

    B. Utilizzo dei PPE sul luogo di lavoro
Direttiva

Direttiva consiliare 89/656/CEE del 30 novembre 1989 sui requisiti minimi di igiene e protezione dei dispositivi di protezione personale necessari perché possano essere utilizzati dagli operatori nell'ambiente di lavoro (terza direttiva individuale nell'ambito del dettato dell'articolo 16 (1) della direttiva 89/391/CEE), Gazzetta ufficiale n. L 393 del 30.12.1989, p. 18.

Estratto:

Obiettivo
definire i requisiti minimi per la valutazione, la selezione e il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione personale. Hanno valore prioritario le misure di sicurezza collettiva.

Contenuto

  1. Definizione del termine "dispositivo di protezione personale": dispositivo progettato per essere indossato dal lavoratore, affinché questi ne sia protetto contro i pericoli insiti nel lavoro. Son Sono escluse da tale definizione i dispositivi utilizzati per le operazioni di emergenza e di salvataggio, per la difesa personale e per la dissuasione.
  2. Tali dispositivi devono essere utilizzati quando i rischi non possano possono essere sufficientemente limitati da dispositivi tecnici di protezione collettiva, o dalle procedure di organizzazione del lavoro.
  3. Obblighi del datore di lavoro: I dispositivi di protezioni personale devono ottemperare alle relative norme comunitarie sull'igiene e la protezione in sede di progettazione e di manifattura (vedere la direttiva 89/686/CEE) e alle condizioni definite nella direttiva. Il datore di lavoro deve mettere a disposizione gratuitamente i dispositivi appropriati e garantirne le buone condizioni igieniche e di lavoro.
  4. Valutazione dei dispositivi di protezione personale:
  5. Prima di scegliere un dispositivo di protezione personale, il datore di lavoro deve valutare in quale misura esso ottemperi alle condizioni stabilite dalla direttiva. La valutazione include l'analisi del rischio che non può essere evitato con altri mezzi, nonché la definizione e il confronto delle caratteristiche che il dispositivo deve avere.
  6. Regole di utilizzo: Gli Stati Membri dovranno garantire che vengano definite le regole generali per l'utilizzo dei dispositivi di protezione e/o le situazioni in cui i datori di lavoro hanno l'obbligo di fornire ai propri dipendenti tali dispositivi. Quanto sopra deve essere preceduto dalla consultazione tra le organizzazione organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. Le appendici alle direttive contengono informazioni per stabilire tali regole: tabella di rilevamento dei rischi dei campioni (I), elenco non definitivo dei dispositivi di protezione personale (II), elenco non definitivo delle attività che possono richiedere l'adozione di dispositivi di protezione personale (III).
  7. InformazioniInformazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori:
  8. I lavoratori dovranno essere informati di quali misure debbano essere adottate.sulle misure da adottare La consultazione e la partecipazione avranno come obiettivo solo gli argomenti trattati dalla direttiva. Le regolazioni tecniche indicate nelle appendici dovranno essere adottate dalla Commissione, che sarà assistita da un comitato (articolo 17, direttiva 89/391/CEE).

Fonte:Commissione europea. Lavoro e politiche sociali - stato corrente 15 ottobre 1999. Lussemburgo: Ufficio per le pubblicazioni ufficiali della comunità europea. 2000. 265 pp.



Le direttive EU sono state suddivise per praticità in tre categorie, in funzione del livello di protezione offerta.

  • CE Semplice: Categoria 1 Rischio minimo
  • CE Intermedia: Categoria 2
  • CE Complessa: Categoria 3 Rischio di pericolo grave/mortale

    CE Complessa

    All'interno della categoria CE complessa sono state tracciate delle linee guida con l'intento di aiutare gli utenti a identificare l'indumento più indicato per il lavoro da svolgere. Le linee guida, chiamate "Tipi", sono le seguenti:

    Tipo 1 Capi a tenuta di gas
    Tipo 2 Capi a tenuta di non-gas
    Tipo 3 Capi a tenuta di gas liquidi
    Tipo 4 capi a tenuta di spruzzi
    Tipo 5 Protezione da particelle
    Tipo 6 Protezione limitata contro gli schizzi

    Responsabilità legali

    Il datore di lavoro deve, per leggere, ottemperare ai seguenti obblighi:

  • Eliminare il rischio, ogni volta che sia possibile
  • Valutare la necessità di abbigliamento protettivo nell'ambiente di lavoro
  • Fornire gratuitamente ai lavoratori gli indumenti di protezione
  • Formare coloro ai quali è destinato l'abbigliamento protettivo sulle modalità e i tempi di utilizzo.

    Siamo impegnati al vostro fianco per soddisfare questi criteri.

    Cosa potete aspettarvi da noi

    I regolamenti europei chiedono che i prodotti:

  • Soddisfino i requisiti della categoria di protezione dichiarata
  • Siano soggetti all'esame per la determinazione del tipo di appartenenza condotto da un ente approvato
  • Riportino il marchio CE e le informazioni sul prodotto
  • Siano prodotti con un sistema di qualità omologato

    L'abbigliamento da lavoro KLEENGUARD®, i respiratori TECNOL* e i guanti SAFESKIN* sono tutti garantiti dal marchio CE, rilasciato da un ente di certificazione riconosciuto o acquisito per autocertificazione.

    * I guanti SAFESKIN* LXT sono in attesa del marchio CE.

  • Denominazione semplificata dell'abbigliamento da lavoro

    I nostri nomi sono stati studiati specificamente per facilitare la selezione dell'abbigliamento da lavoro KLEENGUARD®.

    La legislazione europea può indurre in confusione. La nostra piramide di abbigliamento da lavoro aiuterà a chiarire la legislazione, offrendo una panoramica dei livelli di protezione in funzione del disegno e del "Tipo".


    In altre parole, gli strati più bassi della piramide corrispondono ai livelli più bassi di protezione.

    È consigliabile eseguire una valutazione del rischio utilizzando come riferimento anche la nostra piramidipiramide, che vi aiuterà a identificare più facilmente il livello di protezione necessario per le vostre esigenze.

    Una volta determinato il livello di protezione, non manca che selezionare il capo KLEENGUARD® più indicato, utilizzando il nostro sistema di denominazione semplificata.


    I nomi fanno riferimento al livello di protezione fornito. Nulla di più facile.


    Tuti i guanti SAFESKIN* per laboratorio sono contrassegnati dal marchio CE, che li identifica come Dispositivi medici Classe 1.


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