|
|
|
|
Dispositivi per la protezione personale I dispositivi per la protezione personale(PPE) sono regolamentati da due principali direttive europee:
B. Dir. 89/656/CEE - Utilizzo dei PPE nell'ambiente di lavoro A. Armonizzazione delle leggi sui PPE Direttiva consiliare 89/686/CEE del 21 dicembre 1989 sull'approssimazione delle leggi degli Stati Membri che regolamentano i dispositivi di protezione personale. Gazzetta Ufficiale n. L 399, 30/12/1989 pp. 0018 - 0038 Estratto: Le due direttive hanno un percorso parallelo a quello della direttiva sulla scelta e l'utilizzo dei PPE sul luogo di lavoro. Definiscono gli obiettivi o i "requisiti essenziali" che i PPE devono soddisfare al momento della loro manifattura e prima di essere immessi sul mercato: i requisiti generali applicabili a tutti i PPE; i requisiti supplementari applicabili ad alcuni tipi di PPE e i requisiti supplementari specifici per rischi particolari. Emendamenti:
Direttiva consiliare 89/656/CEE del 30 novembre 1989 sui requisiti minimi di igiene e protezione dei dispositivi di protezione personale necessari perché possano essere utilizzati dagli operatori nell'ambiente di lavoro (terza direttiva individuale nell'ambito del dettato dell'articolo 16 (1) della direttiva 89/391/CEE), Gazzetta ufficiale n. L 393 del 30.12.1989, p. 18. Estratto: Contenuto
Fonte:Commissione europea.
Lavoro e politiche sociali - stato corrente 15 ottobre 1999. Lussemburgo:
Ufficio per le pubblicazioni ufficiali della comunità europea. 2000. 265 pp.
|
|
|
Le direttive EU sono state suddivise per praticità in tre categorie, in funzione del livello di protezione offerta.
CE Complessa
All'interno della categoria CE complessa sono state tracciate delle linee guida con l'intento di aiutare gli utenti a identificare l'indumento più indicato per il lavoro da svolgere.
Le linee guida, chiamate "Tipi", sono le seguenti:
Responsabilità legali
Il datore di lavoro deve, per leggere, ottemperare ai seguenti obblighi: Siamo impegnati al vostro fianco per soddisfare questi criteri. Cosa potete aspettarvi da noi
I regolamenti europei chiedono che i prodotti: L'abbigliamento da lavoro KLEENGUARD®, i respiratori TECNOL* e i guanti SAFESKIN* sono tutti garantiti dal marchio CE, rilasciato da un ente di certificazione riconosciuto o acquisito per autocertificazione. * I guanti SAFESKIN* LXT sono in attesa del marchio CE. |
|
|
Denominazione semplificata dell'abbigliamento da lavoro
I nostri nomi sono stati studiati specificamente per facilitare la selezione dell'abbigliamento da lavoro KLEENGUARD®. La legislazione europea può indurre in confusione. La nostra piramide di abbigliamento da lavoro aiuterà a chiarire la legislazione, offrendo una panoramica dei livelli di protezione in funzione del disegno e del "Tipo". |
|
|
|
|
|
In altre parole, gli strati più bassi della piramide corrispondono ai livelli più bassi di protezione. È consigliabile eseguire una valutazione del rischio utilizzando come riferimento anche la nostra piramidipiramide, che vi aiuterà a identificare più facilmente il livello di protezione necessario per le vostre esigenze. Una volta determinato il livello di protezione, non manca che selezionare il capo KLEENGUARD® più indicato, utilizzando il nostro sistema di denominazione semplificata. |
|
|
I nomi fanno riferimento al livello di protezione fornito. Nulla di più facile. Tuti i guanti SAFESKIN* per laboratorio sono contrassegnati dal marchio CE, che li identifica come Dispositivi medici Classe 1. |
| Site Map |
|
||